Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Autorizzazione ad emettere gas serra
  1.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, (( del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13 ottobre  2003 )), in
esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
presentano,   entro  il  5  dicembre  2004,  all'autorita'  nazionale
competente   di   cui  all'art.  3,  comma  1,  apposita  domanda  di
autorizzazione.
  2.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita'  elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
in  esercizio  successivamente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  presentano  apposita  domanda  di  autorizzazione
almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di  entrata  in esercizio
dell'impianto   stesso   o,   nel  caso  di  impianti  termoelettrici
ricompresi  negli  impianti  di combustione con potenza calorifica di
combustione  superiore  a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE,  almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
dell'impianto.
  3.  La  domanda  di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
conformemente  a  quanto  stabilito  all'articolo  5  della direttiva
2003/87/CE.  Le  specifiche relative al formato ed alle modalita' per
la   trasmissione   delle   domande  di  autorizzazione,  nonche'  le
specificazioni  relative alle informazioni da includere nella stessa,
sono  definite,  entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive.
  4.  L'autorizzazione  di  cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
provvedimento  del  Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  Direttore  generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del
Ministero  delle  attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
          Riferimenti normativi:
              -   L'allegato   I   della   direttiva  2003/87/CE  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
          istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas a
          effetto  serra  nella Comunita' e che modifica la direttiva
          96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione  europea  n.  L  275 del 25 ottobre 2003, e' il
          seguente:
                                                        «Allegato I

Categorie  di attivita' di cui all'art. 2, paragrafo 1, agli articoli
           3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30

    1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
lo  sviluppo  e  la  sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nella presente direttiva.
    2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere
alle  capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
svolga  varie  attivita'  elencate  alla  medesima voce in uno stesso
impianto  o  in  uno  stesso  sito,  si  sommano le capacita' di tali
attivita'.

ATTIVITA'                                      |GAS SERRA
---------------------------------------------------------------------
Attivita' energetiche                          |
---------------------------------------------------------------------
  Impianti di combustione con potenza          |
calorifica di combustione di oltre 20 MW       |
(esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o |
urbani)                                        |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
  Raffinerie di petrolio                       |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
  Cokerie                                      |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
  Impianti di arrostimento o sinterizzazione di|
materiali metallici compresi i minerali        |
solforati                                      |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
  Impianti di produzione di ghisa o acciaio    |
(fusione primaria o secondaria), compresa la   |
relativa colata continua di capacita' superiore|
a 2,5 tonnellate all'ora                       |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Industria dei prodotti minerali                |
---------------------------------------------------------------------
  Impianti destinati alla produzione di clinker|
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di|
produzione supera le 500 tonnellate al giorno  |
oppure di calce viva in forni rotativi la cui  |
capacita' di produzione supera le 50 tonnellate|
al giorno                                      |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
  Impianti per la fabbricazione del vetro      |
compresi quelli destinati alla produzione di   |
fibre di vetro, con capacita' di fusione di    |
oltre 20 tonnellate al giorno                  |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
  Impianti per la fabbricazione di prodotti    |
ceramici mediante cottura, in particolare      |
tegole, mattoni, mattoni refrattari,           |
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'|
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno |
e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m |
e con una densita' di colata per forno         |
superiore a 300 Kg/m                           |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Altre attivita'                                |
---------------------------------------------------------------------
  Impianti industriali destinati alla          |
fabbricazione:                                 |
---------------------------------------------------------------------
    a) di pasta per carta a partire dal legno o|
da altre materie fibrose                       |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
    b) di carta e cartoni con capacita' di     |
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio}

              -  L'art.  5  della  citata  direttiva 2003/87/CE e' il
          seguente:
                «Art.  5.  (Domanda di autorizzazione ad emettere gas
          ad  effetto  serra).  -  La  domanda  rivolta all'autorita'
          competente,   diretta   ad   ottenere  l'autorizzazione  ad
          emettere  gas  ad effetto serra, contiene la descrizione di
          quanto segue:
                a) l'impianto   e   le   sue  attivita'  compresa  la
          tecnologia utilizzata;
                b) le  materie  prime  secondarie  il  cui impiego e'
          suscettibile  di  produrre emissioni elencate nell'allegato
          I;
                c) le   fonti   di  emissioni  di  gas  dell'impianto
          elencate nell'allegato I;
                d) le misure previste per controllare e comunicare le
          emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art.
          14.
              La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi
          non tecnica dei dati di cui al primo comma.».
              -  L'art.  6  della  citata  direttiva 2003/87/CE e' il
          seguente:
              «Art.  6 (Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad
          emettere gas ad effetto serra). - 1. L'autorita' competente
          rilascia  un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
          da  un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che
          il  gestore  e'  in  grado  di  controllare e comunicare le
          emissioni.
              Un'autorizzazione  ad emettere gas a effetto serra puo'
          valere  per  uno  o  piu' impianti localizzati sullo stesso
          sito gestiti dallo stesso gestore.
              2.  L'autorizzazione  ad  emettere  gas a effetto serra
          contiene i seguenti elementi:
                a) nome e indirizzo del gestore;
                b) descrizione  delle  attivita'  e  delle  emissioni
          dell'impianto;
                c) disposizioni   in   tema   di   monitoraggio,  con
          specificazione  della  metodologia  e della frequenza dello
          stesso;
                d) disposizioni in tema di comunicazioni;
                e) obbligo di restituire quote di emissione pari alle
          emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante
          ciascun  anno civile, come verificate a norma dell'art. 15,
          entro quattro mesi dalla fine di tale anno.».